D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del
20 ottobre 2001- s.o. n. 239)
aggiornato al d.lgs. n. 301 del 2002
PARTE I – Attività
edilizia
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1
(L) - Ambito di applicazione
Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi
comunali
Art. 5 (R) - Sportello unico per l’edilizia
TITOLO II - Titoli
abilitativi
Capo
I – Disposizioni generali
Art. 6
(L) - Attività edilizia libera
Art. 7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche
amministrazioni
Art. 8 (L) - Attività edilizia dei privati su aree
demaniali
Art. 9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione
urbanistica
Capo II – Permesso di
costruire
Sezione
I - Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di
costruire
Art. 11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire
Art. 12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di
costruire
Art. 13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di
costruire
Art. 14 (L) - Permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici
Art. 15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso
di costruire
Sezione
II - Contributo di costruzione
Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso
di costruire
Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di
costruzione
Art. 18 (L) - Convenzione-tipo
Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o
impianti non destinati alla residenza
Sezione
III - Procedimento
Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso
di costruire
Art. 21 (R) - Intervento sostitutivo regionale
Capo
III - Denuncia di inizio attività
Art. 22
(L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Art. 23 (R) - Disciplina della denuncia di inizio attività
in materia edilizia
TITOLO III - Agibilità
degli edifici
Capo
I - Certificato di agibilità
Art. 24
(L) - Certificato di agibilità
Art. 25 (R) - Procedura per il rilascio del certificato di
agibilità
Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità
TITOLO IV - Vigilanza
sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo
I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Art. 27
(L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
Art. 28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Art. 29 (L) - Responsabilità del titolare della
concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché
anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività
Art. 30
(L) - Lottizzazione abusiva
Art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di
concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali
Art. 32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali
Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in
assenza di permesso di costruire o in totale difformità
Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità
dal permesso di costruire
Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di
proprietà dello Stato o di enti pubblici
Art. 36 (L) - Accertamento di conformità
Art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o
in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità
Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso di
costruire annullato
Art. 39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da
parte della Regione
Art. 40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi
abusivi da parte della Regione
Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive
Art. 42 (L) - Ritardato od omesso versamento del
contributo afferente al permesso di costruire
Art. 43 (L) - Riscossione
Art. 44 (L) - Sanzioni penali
Art. 45 (L) - Norme relative all’azione penale
Art. 46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad
edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Art. 47 (L) - Sanzioni a carico dei notai
Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici
Capo
III – Disposizioni fiscali
Art. 49
(L) - Disposizioni fiscali
Art. 50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Art. 51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria
PARTE II – Normativa
tecnica per l’edilizia
Capo
I - Disposizioni di carattere generale
Art. 52
(L) - Tipo di strutture e norme tecniche
Art. 53 (L) - Definizioni
Art. 54 (L) - Sistemi costruttivi
Art. 55 (L) - Edifici in muratura
Art. 56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti
Art. 57 (L) - Edifici con strutture intelaiate
Art. 58 (L) - Produzione in serie in stabilimenti di
manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in
metallo
Art. 59 (L) - Laboratori
Art. 60 (L) - Emanazione di norme tecniche
Art. 61 (L) - Abitati da consolidare
Art. 62 (L) - Utilizzazione di edifici
Art. 63 (L) - Opere pubbliche
Capo II – Disciplina delle
opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura
metallica
Sezione
I - Adempimenti
Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione,
responsabilità
Art. 65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e
relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato,
normale e precompresso e a struttura metallica
Art. 66 (L) - Documenti in cantiere
Art. 67 (L-R) - Collaudo statico
Sezione
II - Vigilanza
Art. 68 (L) - Controlli
Art. 69 (L) - Accertamenti delle violazioni
Art. 70 (L) - Sospensione dei lavori
Sezione
III – Norme penali
Art. 71 (L) - Lavori abusivi
Art. 72 (L) - Omessa denuncia dei lavori
Art. 73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori
Art. 74 (L) - Responsabilità del collaudatore
Art. 75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo
Art. 76 (L) - Comunicazione della sentenza
Capo III - Disposizioni per
favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione
I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Art. 77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e
ristrutturazione di interi edifici
Art. 78 (L) - Deliberazioni sull’eliminazione delle
barriere architettoniche
Art. 79 (L) - Opere finalizzate all’eliminazione delle
barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
Art. 80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche,
antincendio e di prevenzione degli infortuni
Art. 81 (L) - Certificazioni
Sezione
II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico
Art. 82 (L) - Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Capo IV – Provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione
I – Norme per le costruzioni in zone sismiche
Art. 83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità
Art. 84 (L) - Contenuto delle norme tecniche
Art. 85 (L) - Azioni sismiche
Art. 86 (L) - Verifica delle strutture
Art. 87 (L) - Verifica delle fondazioni
Art. 88 (L) - Deroghe
Art. 89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici
Art. 90 (L) - Sopraelevazioni
Art. 91 (L) - Riparazioni
Art. 92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica
Sezione
II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei
progetti di costruzioni in zone sismiche
Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori
Sezione
III - Repressione delle violazioni
Art. 95 (L) - Sanzioni penali
Art. 96 (L) - Accertamento delle violazioni
Art. 97 (L) - Sospensione dei lavori
Art. 98 (L) - Procedimento penale
Art. 99 (L) - Esecuzione d'ufficio
Art. 100 (L) - Competenza del presidente della giunta
regionale
Art. 101 (L) - Comunicazione del provvedimento al
competente ufficio tecnico della regione
Art. 102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio
Art. 103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme
tecniche
Sezione
IV - Disposizioni finali
Art. 104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche
di nuova classificazione
Art. 105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello
Stato
Art. 106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio
militare
Capo
V - Norme per la sicurezza degli impianti
Art. 107
(L) - Ambito di applicazione
Art. 108 (L) - Soggetti abilitati
Art. 109 (L) - Requisiti tecnico-professionali
Art. 110 (L-R) - Progettazione degli impianti
Art. 111 (R) - Misure di semplificazione per il collaudo
degli impianti installati
Art. 112 (L) - Installazione degli impianti
Art. 113 (L) - Dichiarazione di conformità
Art. 114 (L) - Responsabilità del committente
o del proprietario
Art. 115 (L) - Certificato di agibilità
Art. 116 (L) - Ordinaria manutenzione degli impianti e
cantieri
Art. 117 (R) - Deposito presso lo sportello unico della
dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo
Art. 118 (L) - Verifiche
Art. 119 (L) - Regolamento di attuazione
Art. 120 (L) - Sanzioni
Art. 121 (L) - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti
comunali e regionali
Capo
VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Art. 122
(L) - Ambito di applicazione
Art. 123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio
di edifici e di impianti
Art. 124 (L) - Limiti ai consumi di energia
Art. 125 (L-R) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e
progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di
energia, al risparmio e all’uso razionale dell’energia
Art. 126 (R) - Certificazione di impianti
Art. 127 (R) - Certificazione delle opere e collaudo
Art. 128 (L) - Certificazione energetica degli edifici
Art. 129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti
Art. 130 (L) - Certificazioni e informazioni ai
consumatori
Art. 131 (L) - Controlli e verifiche
Art. 132 (L) - Sanzioni
Art. 133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei
lavori
Art. 134 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o
dal conduttore
Art. 135 (L) - Applicazione
PARTE III –
Disposizioni finali
Art. 136
(L-R) - Abrogazioni
Art. 137 (L) - Norme che rimangono in vigore
Art. 138 (L) - Entrata in vigore del testo unico
PARTE I – Attività
edilizia
TITOLO I - Disposizioni
generali
Capo I - Attività
edilizia
Art. 1 (L) -Ambito di
applicazione
1. Il presente testo unico
contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina
dell'attività edilizia.
2. Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
3. Sono fatte salve altresì
le disposizioni di cui agli articoli
24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative
norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione
e riconversione di impianti produttivi.
Art. 2 (L) -
Competenze delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni esercitano la
potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi
fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute
nel testo unico.
2. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria
potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni, anche di
dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in esso
contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario,
fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell’ambito
della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo
3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività
edilizia.
5. In nessun caso le norme
del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della
attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque
conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data
della sua entrata in vigore.
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
(Legge 5
agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente
testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica;
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle
categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o
interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma
esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto
alla lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e
di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture
di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell’edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione
urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli
isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Resta ferma la definizione di restauro prevista dall’articolo
34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 4 (L) - Contenuto
necessario dei regolamenti edilizi comunali
(Legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità
costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative
tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili
e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione
edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere
di tale organo consultivo.
Art. 5 (R) - Sportello
unico per l’edilizia
(d.l. 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493; art. 220, R. D. 27 luglio 1934, n. 1265)
1. Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria
autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata
delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di
uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello
unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato,
l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a
pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di
permesso o di denuncia di inizio attività.
2. Tale ufficio provvede in particolare :
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle
domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso
comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il
certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza
ai sensi e per gli effetti degli articoli
36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in
via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento
delle procedure previste dal presente regolamento, all’elenco delle domande
presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le
possibili informazioni utili disponibili;
c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso
ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell’articolo
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme
comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché
delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di
qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le
altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento
edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli
adempimenti connessi all’applicazione della parte II del testo unico.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del
certificato di agibilità, l’ufficio di cui al comma 1 acquisisce
direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente:
a) il parere dell’ASL nel caso in cui non possa essere
sostituito da una autocertificazione ai sensi dell’articolo
20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio.
4. L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini
dell’acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti
di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione
dell’intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in
particolare:
a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli
61, 94 e 62;
b) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di
salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari,
di cui all’articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di
costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in
prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
55 del codice della navigazione;
e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi
su immobili vincolati ai sensi degli articoli
21, 23, 24, e 151
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso
di dissenso manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni
culturali, si procede ai sensi dell’articolo
25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al
piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa legge, per
l’attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri
storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e
Sant’Erasmo;
g) il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli
idrogeologici;
h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed
aeroportuali;
i) il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.
TITOLO II - Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
Art. 6 (L) - Attività
edilizia libera
(Legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 9, lett. c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2;
decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25
marzo 1982, n. 94)
1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla
disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita'
edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza
titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti
che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano
carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Art. 7 (L) - Attività
edilizia delle pubbliche amministrazioni
(Legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 31, comma 3; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 34; d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, art. 81; d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383; d.l. 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro
realizzazione l’azione integrata e coordinata di una pluralità di
amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle predette amministrazioni,
raggiunto con l’assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi
dell’articolo
34, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale,
da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari
di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e
successive modificazioni;
c) opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla
giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art.
47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 8 (L) - Attività
edilizia dei privati su aree demaniali
(legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi
su aree demaniali è disciplinata dalle norme del presente testo unico.
Art. 9 (L) - Attività
edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
(legge n. 10 del
1977, art. 4, u.c.; legge n. 457 del 1978, art. 27, u.c.)
1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi
regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a),
b), e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità
immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione
nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro;
in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può
comunque superare un decimo dell’area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli
strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali
come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma
1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera
d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino
singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono
consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino
al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del
permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese
dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso
residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune
ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II
del presente titolo.
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L) -
Interventi subordinati a permesso di costruire
(Legge n. 10 del
1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di
unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti,
connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di
loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a denuncia di inizio
attività.
3. Le regioni possono altresì individuare con legge
ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul
carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di
costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del
presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 44.
Art. 11 (L) -
Caratteristiche del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39,
comma 2)
1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario
dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme
all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità
della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per
effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’articolo
16.
3. Il rilascio del permesso di costruire non comporta
limitazione dei diritti dei terzi.
Art. 12 (L) -
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
(art. 4, comma 1,
legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942; art. unico legge
3 novembre 1952, n. 1902)
1. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle
previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla
esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del
comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno
degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente
alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della
domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici
adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di
salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello
strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento
urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente
all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il
presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da notificare
all'interessato, può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere
più onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.
Art. 13 (L) -
Competenza al rilascio del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 4, comma 1; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei
regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2. La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi
di cui all’ articolo 21, comma 2, per il caso di mancato
rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti.
Art. 14 (L) - Permesso
di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
(Legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 41-quater; d.lgs. n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett.
b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti
urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale,
nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia.
2. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione
agli interessati ai sensi dell’articolo
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e
di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di
altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli
strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il
rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 15 (R) -
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31,
comma 11)
1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di
inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere
superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il
quale l’opera deve essere completata non può superare i tre anni
dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con
provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del
titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la
parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una
proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato,
esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue
particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di
opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3. La realizzazione dell'a parte dell'intervento non ultimata
nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere
ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell’ articolo
22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di
costruzione.
4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Sezione II - Contributo di costruzione
Art. 16 (L) -
Contributo per il rilascio del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio
1977 n. 10, artt. 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n.
457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964,
n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865,
art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; d.lgs. 5 febbraio 1997, n 22, art.
58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)
1. Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il
rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo
commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.
2. La quota di contributo relativa agli oneri di
urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di
costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo
totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a
realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo
2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente
acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
(per la rateizzazione si veda l'articolo 47 della legge n.
457 del 1978)
3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione,
determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le
modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla
ultimazione della costruzione.
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle
tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo
41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
5. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche
da parte della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni
provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative
disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle
opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai
seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio,
fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas,
pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.
7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui
al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di
reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base
dei criteri definiti dalle regioni.
(comma introdotto dall'articolo 40, comma 8, della
legge n. 166 del 2002)
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai
seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché
strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di
quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature
culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla
bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato
periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per
l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del
primo comma dell'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso
provvedimento le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche
superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per
l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto
costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi
intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed
autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente
al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per
cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed
ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di
costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così
come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il
permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio
edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare
che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati
per le nuove costruzioni ai sensi del comma 6 (leggasi
«comma 9» - n.d.r.).
Art. 17 (L) -
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.
(Legge 28 gennaio
1977 n. 10, artt. 7, comma 1; 9; d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, artt. 7 e 9,
convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo 1989, n. 122, art. 11;
legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge 662 del 1996, art. 2, comma
60)
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa
anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è
ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del
permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare
prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo prevista dall’articolo 18.
2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione
è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica,
purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi
comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12
della legge 9 maggio 1975, n. 153; (si veda l'articolo
2135 del codice civile)
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non
superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti
emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà
dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle
sole opere di urbanizzazione.
Art. 18 (L) -
Convenzione-tipo
(Legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma 6)
1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo
agli interventi di edilizia abitativa di cui all’articolo 17, comma 1, la
regione approva una convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri
nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai
quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in
ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e
costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo
delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle
opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto
dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a
20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri per la
determinazione del costo delle aree, in misura tale che la sua incidenza non
superi il 20 per cento del costo di costruzione come definito ai sensi dell’ articolo
16.
3. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle
aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore
definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio
anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati
nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche
variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici
ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle
convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di
cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.
Art. 19 (L) -
Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
(Legge 28 gennaio
1977, n. 10, art. 10)
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di
beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo
pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al
trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle
necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le
caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del
consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di
cui al comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 16, nonché
in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento
di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle
opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell’articolo 16, nonché una
quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da
stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del
consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei
commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall’articolo
17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei
lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima
corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento
dell’intervenuta variazione.
Sezione III - Procedimento
Art. 20 (R) -
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
(d.l. 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata da un’attestazione
concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti
dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri
documenti previsti dalla parte II, nonché da un’autocertificazione circa la
conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il
progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in
ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di
presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda,
il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi
dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i
pareri di cui all’articolo 5, comma 3, sempre che gli
stessi non siano già stati allegati alla domanda del richiedente e, valutata la
conformità del progetto alle normativa vigente, formula una proposta di
provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione
tecnico giuridica dell’intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai
fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche
di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine
di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.
L’interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine
fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei
successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino
al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una
sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di
documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non
siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che questa non possa
acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla
data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione
dell’intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque
denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all’ articolo
5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi
ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni
culturali, si applica l’articolo
25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile
dell’ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero
dall’esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell’avvenuto
rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante
affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono
indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite
dal regolamento edilizio.
8. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i
comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente
complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per l’adozione del
provvedimento conclusivo, la domanda di permesso di costruire si intende formato
il silenzio-rifiuto.
10. Il procedimento previsto dal presente articolo si applica
anche al procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici, a seguito dell’approvazione della deliberazione
consiliare di cui all’articolo 14.
10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire
per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla
data di presentazione della domanda.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 21 (R) -
Intervento sostitutivo regionale
(d.l. 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493)
1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti
dall’articolo 20, del provvedimento conclusivo del procedimento per il
rilascio del permesso di costruire, l’interessato può, con atto notificato o
trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo
sportello unico che il dirigente o il responsabile dell’ufficio di cui all’articolo
13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. Di
tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del
procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede
giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di
costruire.
2. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1,
l’interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente
organo regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un
commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni.
Trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine, sulla domanda di intervento
sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.
Capo III - Denuncia di inizio attività
Art. 22 (L) -
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
(d.l. 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493; d.l. 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, I parte artt. 34 ss, e 149)
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività
gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10
e all' articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio
attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la
categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le
eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività
di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del
certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte
integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento
principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione
dei lavori.
3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere
realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all' articolo
10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora
siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise
disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale
in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in
vigore della legge
21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire
entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato
da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di
strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare
o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all' articolo
44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al
contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono
individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività,
diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione
definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3
che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito
delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere
il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di
cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di
cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In
questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 44 ed è
soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all' articolo
37.
Art. 23 (L comma 3 e 4
- R comma 1, 2, 5, 6 e 7) - Disciplina della denuncia di inizio attività
(Art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis,
9, 10, 11, 14, e 15)
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per
presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e
dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere
da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli
adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di
sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attività è corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta
al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte
non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei
lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto
ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre
dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la
denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto
ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il
parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai
sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine
di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso
di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della
denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della
denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente
necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di
una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine
motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il
consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di
ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attività.
TITOLO III - Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato di agibilità
Art. 24 (L) -
Certificato di agibilità
(R.D. 27 luglio
1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma 2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1)
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle
condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici
e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con riferimento ai
seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di
cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il
soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la
denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a
chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione
della domanda comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità
deve essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in
catasto, redatta in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 25 (R) -
Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
(D.P.R. 22 aprile
1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
1. Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di
finitura dell’intervento, il soggetto di cui all’articolo 24, comma 3, è
tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato
di agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta
dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico
provvede a trasmettere al catasto;
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilità di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché
in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli
ambienti;
c) dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli
impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui
agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo
1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli
stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti
prevista dagli articoli 111 e 126 del
presente testo unico.
2. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci
giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui
al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità
verificata la seguente documentazione:
a) certificato di collaudo statico di cui all’ articolo
67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’ articolo
62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle
disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui
all’ articolo 77, nonché all’articolo
82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3,
l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere
dell’ASL di cui all’ articolo 5, comma 3, lettera a). In
caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è
di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una
sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non
sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere
acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Art. 26 (L) -
Dichiarazione di inagibilità
(R.D. 27 luglio
1934, n. 1265, art. 222)
1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce
l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di
parte di esso ai sensi dell’articolo 222 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
TITOLO IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia,
responsabilità e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e
responsabilità
Art. 27 (L) -
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 4; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel
territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di
regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità
esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di
opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o
da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o
destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla legge
18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede
alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di
aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o
appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché
delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente
provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente
intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2,
qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia
dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al
comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l'immediata
sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro
quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei
luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di
costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli
altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata
comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al
dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni
la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Art. 28 (L) -
Vigilanza su opere di amministrazioni statali
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 5; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora
ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 27, il responsabile del competente
ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente
della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato
articolo 27.
Art. 29 (L) -
Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le
opere subordinate a denuncia di inizio attività
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 6; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis,
convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
comma 12, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, art.107 e 109)
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il
costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute
nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica,
alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle
del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono,
altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle
spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente
realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di
costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente
o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata
comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di
variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori
deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al
dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine
professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei
lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a
due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia
di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un
servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli
359 e 481
del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di
cui all' articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà
comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.
Capo II - Sanzioni
Art. 30 (L) -
Lottizzazione abusiva
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 18; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, artt. 1,
comma 3-bis, e 7-bis; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo
edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni
degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando
tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita,
o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali
la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione
secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale
previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli
acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma
privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere
stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi
non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le
prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di
edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie
complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri
quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere
rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni
degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel
termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione
della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli
strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero
la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di
strumenti attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere
approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal
quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è
stato depositato presso il comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti
aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di
appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati
devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia
dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del
competente ufficio del comune ove è sito l'immobile.
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni
a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da
notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1
dell'articolo 29, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta
l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei
suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal
fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al
patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente
ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si
applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo
31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali
sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono
essere stipulati, né in forma pubblica né in forma privata, dopo la
trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione
o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti
stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo
il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle
donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché
agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e
di servitù.
Art. 31 (L) -
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o
con variazioni
essenziali
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 7; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito in
legge 21 giugno 1985, n. 298; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal
permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo
edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso,
ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e
tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza
ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale
difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell’articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la
rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene
acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni
dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo
le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a
quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune.
L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a
demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato,
costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei
registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente
o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili
dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza
di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con
rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni
sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità,
l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di
demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete
la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla
demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese
dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune. (per
la repressione nelle zone protette si veda l'art.
2 legge 9 dicembre 1998, n. 426)
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente,
mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle
opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati
anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta
regionale e, tramite l’ufficio territoriale del governo, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla
data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma
3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi
trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone
contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini
dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il
giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo
44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata
altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all' articolo 22, comma 3.(comma
aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 32 (L) -
Determinazione delle variazioni essenziali
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo
31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto
approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si
verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione
degli standards previsti dal decreto
ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare
in relazione al progetto approvato;
c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato
ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali.
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali
quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici
e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili
sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico,
paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree
protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal
permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri
interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
Art. 33 (L) -
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in
totale difformità
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 9; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di
cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale
difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi
conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo
termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita
a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio
tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il
dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al
doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione
delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori,
in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento
all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato
alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di
costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della
legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla
categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima
legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la
sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile,
determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili
vincolati ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a
vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e
spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria
da 516 a 5.164 euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche
non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni
culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in
pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma.
Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il
dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applicano la disposizione di cui
all' articolo 31, comma 8.
6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui
agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all' articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale
difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 34 (L) -
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 12; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità
dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa
ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine
sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili
dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio
della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione,
stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera
realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e
pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del
territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all' articolo 22, comma 3,
eseguiti in parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 35 (L) -
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti
pubblici
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 14; d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 17-bis,
convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.
107 e 109)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di
soggetti diversi da quelli di cui all’ articolo 28, di
interventi in assenza di permesso di costruire , ovvero in totale o parziale
difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di
enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non
rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino
dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese
del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli
enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto
dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale
difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 36 (L) -
Accertamento di conformità
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di
costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio
attività nelle ipotesi di cui all'
all'articolo
22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla
scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33,
comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione
delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se
l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente
sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura
doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella
prevista dall'articolo 16 Nell’ipotesi di intervento
realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento
alla parte di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata
motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende
rifiutata.
Art. 37 (L) -
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
e accertamento di conformità
(articolo 4,
comma 13 del d.l. n. 398 del 1993; articolo 10 della l. n. 47 del 1985)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo
22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio
attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e
comunque in misura non inferiore a 516 euro.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di
inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento
conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3, eseguiti su immobili
comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre
norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza
del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme
vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.
3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su
immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A
dell'articolo
2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali
apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione
della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro
sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell’ufficio
provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione
pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma 2.
4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il
responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la
sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non
inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione
all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23,
comma 6, la denuncia di inizio di attività spontaneamente effettuata quando
l’intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di
sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44.
Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione
all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli
31, 33, 34, 35
e 44 e dell’accertamento di conformità di cui
all’articolo 36.
Art. 38 (L) -
Interventi eseguiti in base a permesso annullato
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 11; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. In caso di annullamento del permesso, qualora non sia
possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure
amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore
venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del
territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e
l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata
all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene
definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria
irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di
cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,
in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del
titolo.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 39 (L) -
Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
(Legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 27; d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i
provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni
degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto
con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione,
possono essere annullati dalla regione.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto
mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla
contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario
della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può
ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di
ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di
procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune.
L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua
notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma
1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di
annullamento, va adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite
in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di
annullamento vengono resi noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo
pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3,,
non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti
edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al
momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della
denuncia di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 40 (L) -
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
(Legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 26; D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)
1. In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti
urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia
provveduto entro i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o
la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato
entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento.
2. Il provvedimento di sospensione o di demolizione è
notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al
costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato
inoltre al comune.
3. La sospensione non può avere una durata superiore a tre
mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottati le misure necessarie
per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per
la rimessa in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la modifica
dell’intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere è
assegnato un termine entro il quale il responsabile dell’abuso è tenuto a
procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla
esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la
regione dispone l’esecuzione in danno dei lavori.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività o in
contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della
normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di
30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 41 (L) -
Demolizione di opere abusive
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; Legge 23 dicembre 1996, n. 662,
art. 2, comma 56; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura
del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente
ufficio comunale su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta
comunale.
2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa
privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e
finanziariamente idonee.
3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia
all’ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i
mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa
finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in
gestione diretta.
4. Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere
abusive è possibile avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere
pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla
base di apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
5. E’ in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate
aperte, per l’aggiudicazione di contratti d’appalto, per demolizioni da
eseguirsi all’occorrenza.
Art. 42 (L) -
Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1. Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o
mancato versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore a
quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del
contributo di costruzione di cui all’articolo 16
comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento
qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi
giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni.
(misure così modificate dall'articolo 27, comma 17,
della legge n. 448 del 2001)
3. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al
secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del
comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito
nei modi previsti dall'articolo 43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura
delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle
misure indicate nel comma 2.
Art. 43 (L) -
Riscossione
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e
IV della parte I del presente testo unico sono accertati e riscossi secondo le
norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente
procedente.
Art. 44 (L) - Sanzioni
penali
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, artt. 19 e 20; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 3,
convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le
sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in
quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici
e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di
esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di
prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma
dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso
di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale
difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che
vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente
lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i
terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel
cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo
per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di
inizio attività ai sensi dell'art.22,
comma 3,
, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 45 (L) - Norme
relative all'azione penale
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1. L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane
sospesa finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui all’articolo 36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del
permesso in sanatoria di cui all’articolo 36.l'udienza
viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale amministrativo regionale
per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
3. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire
estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Art. 46 (L) - Nullità
degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata
dopo il 17 marzo 1985
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 17; d.l. 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma
privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della
comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere
stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli
estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni
non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti
reali di garanzia o di servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell’articolo
38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio
del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la
prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al
comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad
un atto iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda
diretta a far accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia
dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti
medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola
delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente,
che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano
agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o
concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni
previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà
presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla
notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività
ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non
siano indicati gli estremi della stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 47 (L) - Sanzioni
a carico dei notai
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di
atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce
violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
medesima.
2. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto
dall'articolo 30, sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o
alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalità prevista dal comma 6
dello stesso articolo 30 tiene anche luogo della denuncia
di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale.
Art. 48 (L) - Aziende
erogatrici di servizi pubblici
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art.45)
1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi
pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di
permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30
gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di
somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla
domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere
abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di
permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a
titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente
alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il
funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del
contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro.
Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una
fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che
l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in
luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro
avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30
gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso
contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di
inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
eseguiti in assenza della stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Capo III - Disposizioni fiscali
Art. 49 (L) -
Disposizioni fiscali
(Legge 17 agosto
1942, n. 1150, art. 41-ter)
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli
interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso,
ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle
agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre
provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per
singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il
mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma
di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di
esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di segnalare
all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o
dalla richiesta del certificato di agibilità, ovvero dall'annullamento del
titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma
precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare
le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal
presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione
della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il
committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
Art. 50 (L) -
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
(Legge 28
febbraio 1985, n. 47, art.46)
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le
agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si
applicano agli atti stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che
copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente
all'atto da registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In
mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via
provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione
dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune,
con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di
decadenza dai benefìci, deve presentare al competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria
entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a
richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che la domanda non
ha ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, per
i fabbricati costruiti senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla
base di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione dall'imposta
comunale sugli immobili, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e
ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di
dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione
che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo domicilio
fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno
della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza
dai benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza,
all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in
mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto
definizione.
3. La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di
sanatoria comporta il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle
altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora
stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le
parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora
ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la
cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti
dall’articolo 49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per
il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve
essere prodotta da parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie
competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata
della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione
della istanza di cui al presente comma.
6. Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale
sugli immobili e delle altre imposte eventualmente già pagate.
Art. 51 (L) -
Finanziamenti pubblici e sanatoria
(Legge 23
dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione
sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati
siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di
indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza
i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 52 (L) - Tipo di
strutture e norme tecniche
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, artt. 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia
pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme
tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del
Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale
delle ricerche. Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone
sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette
norme definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la
progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e
delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e
delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle
opere di fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la
progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe,
serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti,
fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da
quelli in muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici
con quattro o più piani entro e fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve
essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi
aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei
rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 53 (L) -
Definizioni
(Legge 5 novembre
1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)
1. Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle
composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che
assolvono ad una funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di
strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime
artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità
tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in
tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli;
Art. 54 (L) - Sistemi
costruttivi
(Legge 2 febbraio
1974, n. 64, art. 5, art.6, primo comma, art.7, primo comma, art.8, primo comma)
1. Gli edifici possono essere costruiti con:
a) struttura intelaiata in cemento armato normale o
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti
materiali;
b) struttura a pannelli portanti;
c) struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
a) costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha
funzione portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli
verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza
superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai)
prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee,
comunque vincolate fra loro ed esternamente.
Art. 55 (L) - Edifici
in muratura
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate
caratteristiche di solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono,
e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all’articolo
83.
Art. 56 (L) - Edifici
con struttura a pannelli portanti
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)
1. Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate
in calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso,
presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed
essere irrigidite da controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi
pannelli verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera;
i controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni
distinte.
2. Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve
realizzare un organismo statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo
85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi
deve essere assicurata da armature metalliche.
4. L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione
del grado di sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere
dello stesso Consiglio.
Art. 57 (L) - Edifici
con strutture intelaiate
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto
comma)
1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi
elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato
normale o precompresso;
b) elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente
collegati alle intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la
trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo
da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo
83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate
devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura stessa secondo
le modalità specificate dalle norme tecniche di cui all'articolo
83..
Art. 58 (L) -
Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e
precompresso e di manufatti complessi in metallo
(Legge 5 novembre
1971, n. 1086, art. 9)
1. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in
conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e
che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1,
hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio Tecnico Centrale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposita relazione nella
quale debbono:
a) descrivere ciascun tipo di struttura indicando le
possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a
quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e
rottura;
b) precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove
eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti
seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
all'articolo 59.
2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente
e durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.
3. Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in
metallo fabbricati in serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli
articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente
articolo deve descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili
applicazioni e fornire i calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma
precedenti sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni
di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
5. La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a
carico della ditta produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i
disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
6. Il progettista delle strutture è responsabile
dell'organico inserimento e della previsione di utilizzazione dei manufatti di
cui sopra nel progetto delle strutture dell'opera.
Art. 59 (L) -
Laboratori
(Legge 5 novembre
1971, n. 1086, art. 20)
1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati
laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e
delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di
architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze
dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana
spa;
b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano
(Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere
metalliche.
(lettere aggiunte dall'articolo 5, comma 5 legge n. 166 del 2002)
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio
decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su
materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è
servizio di pubblica utilità.
Art. 60 (L) -
Emanazione di norme tecniche
(Legge 5 novembre
1971, n. 1086, art.21)
1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed
aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al
capo secondo.
Art. 61 (L) - Abitati
da consolidare
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 2)
1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali
siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di
consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo
quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza
la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza
riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale,
possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta
autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque
giorni dall'inizio dei lavori.
Art. 62 (L) -
Utilizzazione di edifici
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 28)
1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti
in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è
condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio
tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita
alle norme del capo quarto.
1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui
all’art.
2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si
applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge
n. 109 del 1994, dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 544, dal d.P.R. 25 gennaio
2000, n. 34 e dal d.m. 19 aprile 2000 n. 145.
Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
Sezione I - Adempimenti
Art. 64 (L) -
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
(Legge n. 1086
del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e
secondo comma)
1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo
tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da
evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.
2. La costruzione delle opere di cui all’articolo
53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un
tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie
competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la
direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle
proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4. Il progettista ha la responsabilità diretta della
progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la
parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera
al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto,
della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli
elementi prefabbricati, della posa in opera.
Art. 65 (R) - Denuncia
dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
(Legge n. 1086
del 1971, artt. 4 e 6)
1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere
denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale
denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
(testo rettificato con comunicato in G.U. n. 47 del
25 febbraio 2002)
2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti
del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del
costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati
a) il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal
progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni
eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro
occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi
della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le
dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4. Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto
stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con
l'attestazione dell'avvenuto deposito.
(testo rettificato con comunicato in G.U. n. 47 del
25 febbraio 2002)
5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano
introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario,
devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo
sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni,
il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione,
redatta in triplice copia, sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1,
2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi
da laboratori di cui all’articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente
alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c) l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi
verbali firmate per copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori,
all’atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma
6 con l’attestazione dell’avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una
copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la
relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.
Art. 66 (L) -
Documenti in cantiere
(Legge n. 1086
del 1971, art. 5)
1. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui
all’articolo 53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere
conservati gli atti indicati all’articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati
anche dal costruttore e dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale
dei lavori.
2. Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è
responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a
vistare periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti
dell'esecuzione, il giornale dei lavori.
Art. 67 (L, comma 1,
2, 4 e 8; R, commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico
(Legge 5 novembre
1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
1. Tutte le costruzioni di cui all’articolo 53, comma 1, la
cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere
sottoposte a collaudo statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un
architetto, iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in
alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell’opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall’articolo 65,
il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico
l’atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale
dichiarazione di accettazione dell’incarico, corredati da certificazione
attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue
in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla
presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli
ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di
nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5. Completata la struttura con la copertura dell’edificio,
il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al
collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.
6. In corso d’opera possono essere eseguiti collaudi
parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive
dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità,
il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico
regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello
unico.
8. Per il rilascio di licenza d’uso o di agibilità, se
prescritte, occorre presentare all’amministrazione comunale una copia del
certificato di collaudo.
Sezione II - Vigilanza
Art. 68 (L) -
Controlli
(Legge 5 novembre
1971, n. 1086, art. 10)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo
53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti
preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti
comunali.
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle
opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province
e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
Art. 69 (L) -
Accertamenti delle violazioni
(Legge 5 novembre
1971, n. 1086, art. 11)
1. I funzionari e agenti comunali che accertino
l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono
processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale, verrà inoltrato all’Autorità giudiziaria competente ed
all’ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all’articolo
70.
Art. 70 (L) -
Sospensione dei lavori
(Legge 5 novembre
1971, n. 1086, art. 12)
1. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, ricevuto il
processo verbale redatto a norma dell’articolo 69 ed eseguiti gli opportuni
accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al
committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente
dell’ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto
agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione è data comunicazione al
dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.
Sezione III - Norme penali
Art. 71 (L) - Lavori
abusivi
(Legge 5 novembre
1971, n. 1086, art. 13)
1. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore,
esegue le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo
64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da 103 a 1.032 euro.
2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o
dell'ammenda da 1.032 a 10.329 euro, chi produce in serie manufatti in
conglomerato armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli
senza osservare le disposizioni dell'articolo 58.
Art. 72 (L) - Omessa
denuncia dei lavori
(Legge 5 novembre
1971, n. 1086, art. 14)
1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista
dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da da
103 a 1.032 euro.
Art. 73 (L) -
Responsabilità del direttore dei lavori
(Legge 5 novembre
1971, n. 1086, art. 15)
1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle
prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che
omette o ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale della
relazione indicata nell'articolo 65, comma 6.
Art. 74 (L) -
Responsabilità del collaudatore
(Legge 5 novembre
1971, n. 1086, art. 16)
1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui
all’articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da 51 a 516 euro.
Art. 75 (L) - Mancanza
del certificato di collaudo
(Legge 5 novembre
1971, n. 1086, art. 17)
1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima
del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese
o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro.
Art. 76 (L) -
Comunicazione della sentenza
(Legge 5 novembre
1971, n. 1086, art. 18)
1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti
disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da
quello in cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed
al consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia
iscritto l'imputato.
Capo III - Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici
e privati aperti al pubblico
Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati
Art. 77 (L) -
Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
(Legge 9 gennaio
1989, n. 13, art. 1)
1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici
privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in
osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con
decreto, adottato ai sensi dell’articolo 52, le prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed
agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei alla installazione di
meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di
un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di
gradini.
4. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione
del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni
adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili
vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono
essere approvati dalla competente autorità di tutela, a norma degli articoli 23
e 151 del medesimo decreto legislativo.
Art. 78 (L) -
Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche
(Legge 9 gennaio
1989, n. 13, art. 2)
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da
attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche
di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed
all'articolo 1, primo comma, del d.P.R. 24 luglio 1996, n.
503, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno
degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o
in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo
e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non
assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di
cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la
potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono
installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente
rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine
di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe
delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli
1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 79 (L) - Opere
finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in
deroga ai regolamenti edilizi
(Legge 9 gennaio
1989, n. 13, art. 3)
1. Le opere di cui all’articolo 78 possono essere
realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi,
anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso
comune a più fabbricati.
2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui
agli articoli
873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e
i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà
o di uso comune.
Art. 80 (L) - Rispetto
delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
(Legge 9 gennaio
1989, n. 13, art. 6)
1. Fermo restando l’obbligo del preavviso e dell’invio
del progetto alle competenti autorità a norma dell'articolo 94,
l’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 78, da realizzare in
ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli incendi e
degli infortuni, non è soggetta alla autorizzazione di cui all’articolo 94.
L’esecuzione non conforme alla normativa richiamata al comma 1 preclude il
collaudo delle opere realizzate.
Art. 81 (L) -
Certificazioni
(Legge 9 gennaio
1989, n. 13, art. 8; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale relative alla realizzazione di
interventi di cui al presente capo è allegato certificato medico in carta
libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
ai sensi dell'art.
47 del d.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione,
nonché le difficoltà di accesso.
Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Art. 82 (L ) -
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico
(Legge 5 febbraio
1992, n. 104, art. 24; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 62, comma 2; d.lgs. n.
267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e
privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e
la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in
conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento
approvato con d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante
norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
soggetti ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché
ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le
autorizzazioni previste dall’articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire
concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità
competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia
di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del d.P.R. 7
gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle
predette autorità.
3. Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di
esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui
al comma 1, rese ai sensi dell'articolo 22, sono allegate
una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa
vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui
al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta
dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di
agibilità per le opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano
state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine può richiedere al
proprietario dell'immobile o all'intestatario del permesso di costruire una
dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico
abilitato.
5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici
in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di
cui al comma 3. Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla
verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di
accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le
difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da
parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile
tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la
propria competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere
eseguite dopo l’entrata in vigore della legge
5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali da rendere
impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate.
Essi sono puniti con l'ammenda da 5.164 a 25.822 euro e con la sospensione dai
rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n.
41 del 1986, sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli
spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla
realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici
per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da
ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
9. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle
disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971,
all'articolo 2 del citato regolamento approvato con d.P.R. n. 384 del 1978 (abrogato
e sostituito dal d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503
- n.d.r.), alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente
capo, e al citato decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei
regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente
articolo perdono efficacia.
Capo IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche
Art. 83 (L) - Opere
disciplinate e gradi di sismicità
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 3; artt. 54, comma 1, lett. c, 93, comma 1, lett. g e comma 4
del d.lgs. n. 112 del 1998)
1. Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque
interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono disciplinate, oltre che
dalle disposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche norme tecniche
emanate, anche per i loro aggiornamenti, con decreti del Ministro per le
infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno,
sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle
ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i
trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la
Conferenza unificata, sono definiti i criteri generali per l’individuazione
delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità
da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di
quant’altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati,
provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del
presente capo, alla formazione e all’aggiornamento degli elenchi delle
medesime zone e dei valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei
criteri generali di cui al comma 2.
Art. 84 (L) -
Contenuto delle norme tecniche
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 4)
1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di
cui all’articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati
dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicità,
definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema
costruttivo, al grado di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici
contigui;
c) le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del
dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprietà
fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioè dei terreni costituenti il
sottosuolo fino alla profondità alla quale le tensioni indotte dal manufatto
assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilità dei
terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono
essere convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare
tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii
medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire
l'entità degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei
terreni e del grado di sismicità.
Art. 85 (L) - Azioni
sismiche
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 9)
1. L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che
sia in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti
torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle successive lettere a), b),
c) e d) e definiti dalle norme tecniche di cui all’articolo 83.
a) Azioni verticali: non si tiene conto in genere delle
azioni sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di particolare
importanza, agli effetti di dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi
dinamica teorica o sperimentale.
b) Azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano
attraverso l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non
contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali.
c) Momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente
dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non
minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme
tecniche di cui all’articolo 83;
d) Momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli
sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche
orizzontali devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche
di cui all’articolo 83.
Art. 86 (L) - Verifica
delle strutture
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 10)
1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche
di cui all’articolo 85 è effettuata tenendo conto della ripartizione di
queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si devono verificare detti elementi resistenti per le
possibili combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne,
senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del
vento.
Art. 87 (L) - Verifica
delle fondazioni
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 11)
1. I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di
fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo
conto, tra le forze agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla
costruzione e valutate come specificato dalle norme tecniche di cui
all’articolo 83.
Art. 88 (L) - Deroghe
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 12)
1. Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme
tecniche, di cui al precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e
i trasporti, previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico
competente e parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
quando sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte
l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali
dei centri storici.
2. La possibilità di deroga deve essere prevista nello
strumento urbanistico generale e le singole deroghe devono essere confermate nei
piani particolareggiati.
Art. 89 (L) - Parere
sugli strumenti urbanistici
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui
alla presente sezione e quelli di cui all’articolo 61,
devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli
strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di
adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di
approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle
rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione
comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al
comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.
Art. 90 (L) -
Sopraelevazioni
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 14)
1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici
vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura,
purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al
presente capo;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in
acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme
alle norme del presente testo unico.
2. L’autorizzazione è consentita previa certificazione del
competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani
che è possibile realizzare in sopraelevazione e l’idoneità della struttura
esistente a sopportare il nuovo carico.
Art. 91 (L) -
Riparazioni
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 15)
1. Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire
un maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti
articoli.
2. I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui
all’articolo 83.
Art. 92 (L) - Edifici
di speciale importanza artistica
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 16)
1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica
in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse
archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà,
restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Art. 93 (R) - Denuncia
dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
(Legge n. 64 del
1974, art. 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque
intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a
darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia
al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il
nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e
dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio
esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal
direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere
esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una
relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in
fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle
strutture.
4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione
sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella
scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi
del complesso terreno-opera di fondazione.
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da
grafici o da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle
denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato,
a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati
nell’articolo 103.
Art. 94 (L) -
Autorizzazione per l'inizio dei lavori
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 18)
1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a
bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si
possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente
ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla
richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i
provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di
autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al
comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con
provvedimento definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un ingegnere,
architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle
rispettive competenze.
Sezione III - Repressione delle violazioni
Art. 95 (L) - Sanzioni
penali
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo
e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con
l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000.
Art. 96 (L) -
Accertamento delle violazioni
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati
all’articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle
presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente al
competente ufficio tecnico della regione.
2. Il dirigente dell’ufficio tecnico regionale, previ,
occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo
verbale all’Autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.
Art. 97 (L) -
Sospensione dei lavori
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 22)
1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione,
contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto
motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al
direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine
di sospensione.
3. L’ufficio territoriale del governo, su richiesta del
dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza
pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla
data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
Art. 98 (L) -
Procedimento penale
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 23)
1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero
ravvisa la necessità di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più
consulenti, scegliendoli fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori
pubblici o tra tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni statali.
2. Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il
dirigente del competente ufficio tecnico della regione, il quale può delegare
un funzionario dipendente che sia al corrente dei fatti.
3. Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice
ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità
alle norme del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli
articoli 52 e 83, ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le
opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo termine.
Art. 99 (L) -
Esecuzione d'ufficio
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 24)
1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle
prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con
decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico della regione provvede, se del
caso con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.
Art. 100 (L) -
Competenza della Regione
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 25)
1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la
Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico
consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse
eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme tecniche di
cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle
conformi alle norme stesse.
2. In caso di inadempienza si applica il disposto
dell'articolo 99.
Art. 101 (L) -
Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 26)
1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo
emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del
cancelliere, al competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni
da quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato
esecutivo.
Art. 102 (L) - Modalità
per l'esecuzione d'ufficio
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 27)
1. Per gli adempimenti di cui all’articolo 99 le regioni
iscrivono annualmente in bilancio una somma non inferiore a 25.822 euro.
2. Al recupero delle somme erogate su tale fondo per
l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in contravvenzione alle norme
tecniche di cui al presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio
comunale, in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente
ufficio tecnico della regione.
3. La riscossione delle somme dai contravventori, per il
titolo suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, è
fatta mediante ruoli esecutivi.
4. Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione
ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.
Art. 103 (L) -
Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 29)
1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle
sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli
ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli
uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e
forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle
province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal
competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare
se le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle
presenti norme.
3. Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli
uffici tecnici succitati quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei
comuni danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.
Sezione IV - Disposizioni finali
Art. 104 (L) -
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 30; artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267 del 2000)
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova
classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore
del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al
competente ufficio tecnico della regione.
2. L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla
ricezione della denunzia, accerta la conformità del progetto alle norme
tecniche di cui all'articolo 83 e l’idoneità della parte già legittimamente
realizzata a resistere all’azione delle possibili azioni sismiche.
3. Nel caso in cui l’accertamento di cui al comma 2 dia
esito positivo, l’ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione
che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del
provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere
resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del
progetto, l’autorizzazione può anche essere rilasciata condizionatamente
all’impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso
l’ufficio tecnico regionale rilascia apposito certificato al denunciante,
inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per
i necessari provvedimenti.
4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico,
stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al
comma 3.
5. Qualora l’accertamento di cui al comma 2 dia esito
negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme
il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il
dirigente dell’ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione
di quanto già costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel
presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione
III del presente testo unico.
Art. 105 (L) -
Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 33)
1. L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di
edifici per i quali sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa,
oltre alle sanzioni penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora
l'interessato non si sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.
Art. 106 (L) -
Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
(Legge 3 febbraio
1974, n. 64, art. 33).
1. Per le opere che si eseguono a cura del genio militare
l’osservanza delle disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo
è assicurata dall’organo all’uopo individuato dal Ministero della difesa.
Capo V - Norme per la sicurezza degli impianti
(Capo
rinviato al 1° gennaio 2004 dall'articolo 4 del decreto-legge n. 147 del 2003)
Art. 107 (L) - Ambito
di applicazione
(Legge 5 marzo
1990, n. 46, art. 1, primo comma)
(nel testo pubblicato in G.U. la data della legge n. 46
del 1990 è indicata al 18 maggio - n.d.r.)
1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i
seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la destinazione
d’uso:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione
e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di
uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del
combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendi.
Art. 108 (L) -
Soggetti abilitati
(Legge 5 marzo
1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l’art. 22 della legge 30 aprile 1999, n.
136)
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte
le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte
di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni
ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla
legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è
subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo
109, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso,
prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile
tecnico che abbia tali requisiti.
3. Sono, in ogni caso abilitate all’esercizio delle attività
di cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le relative
categorie rilasciata da una Società organismo di attestazione (SOA),
debitamente autorizzata ai sensi del d.P.R.
25 gennaio 2000, n. 34.
4. Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità
alla normativa vigente degli impianti di cui all’articolo 107, comma 1,
lettera f), i professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli
appositi elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, formati annualmente secondo quanto previsto dall’articolo 9,
comma 1, del d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447
Art. 109 (L) -
Requisiti tecnico-professionali
(Legge 5 marzo
1990, n. 46, art. 3)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108,
comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una
università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110,
comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo
di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo
non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato,
in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività
di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107.
2. È istituito presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti
professionali di cui al comma 1. Le modalità per l’accertamento del possesso
dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del Ministero delle attività
produttive.
Art. 110 (L, commi 1 e
2 - R, comma 3) - Progettazione degli impianti
(Legge 5 marzo
1990, n. 46, art. 6)
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 (comma
inesistente) dell'articolo 107 è obbligatoria la redazione del
progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali,
nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria
al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di
cui all'articolo 119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato
presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.
Art. 111 (R) - Misure
di semplificazione per il collaudo degli impianti installati
1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il
certificato di collaudo degli impianti installati il committente è esonerato
dall’obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1,
lettere a), b), c), e) e g), e 2 (comma inesistente) dell'articolo
107 se, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il
collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2.
2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura
di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione,
direzione ed esecuzione dell’opera, i quali attestano che i lavori realizzati
sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In
questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a
cura del direttore dei lavori.
3. Resta salvo il potere dell’amministrazione di procedere
all’effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità
delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 112 (L) -
Installazione degli impianti
(Legge 5 marzo
1990, n. 46, art. 7)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli
impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a
regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche
di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla
legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola
d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati
di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità
o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990
devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministro dell’industria del commercio e
dell’artigianato, saranno fissati i termini e le modalità per l’adeguamento
degli impianti di cui al comma 3.
Art. 113 (L) -
Dichiarazione di conformità
(Legge 5 marzo
1990, n. 46, art. 9)
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 112. Di tale
dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i
numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui
all'articolo 110.
Art. 114 (L) -
Responsabilità del committente o del proprietario
(Legge 5 marzo
1990, n. 46, art. 10)
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i
lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi
dell'articolo 108.
Art. 115 (L) -
Certificato di agibilità
(Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 11, d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale rilascia il certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Art. 116 (L) -
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
(Legge 5 marzo
1990, n. 46, art. 12)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e
del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui
all'articolo 114, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti
di cui all'articolo 107. 2. Sono altresì esclusi dagli
obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo
le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di
energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando
l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo
113.
Art. 117 (R) -
Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo
(Legge 5 marzo
1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1,
lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'all'articolo
107.
vengano installati in
edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità,
l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni
dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e
la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si
riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento.
Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la
compatibilità con gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma
1, è possibile ricorrere alla certificazione di conformità
dei lavori ai progetti approvati di cui all’articolo 111.
Art. 118 (L) -
Verifiche
(Legge 5 marzo
1990, n. 46, art. 14)
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la
conformità degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa
vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili
del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo
110, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di
cui all'articolo 119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro
tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Art. 119 (L) -
Regolamento di attuazione
(Legge 5 marzo
1990, n. 46, art. 15)
1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi
dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti
per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo
110 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in
relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti,
tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di
sicurezza.
Art. 120 (L) -
Sanzioni
(Legge 5 marzo
1990, n. 46, art. 16)
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113
consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione
amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre norme del presente
capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di
attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119
determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo
di cui all'articolo 108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle
norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti
dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Art. 121 (L) -
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
(Legge 5 marzo
1990, n. 46, art. 17)
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri
regolamenti, qualora siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.
Capo VI - Norme per il contenimento del consumo di energia
negli edifici
Art. 122 (L) - Ambito
di applicazione
(Legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 25)
1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di
energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
l'applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento,
secondo la tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo
unico.
Art. 123 (L) -
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
(Legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 26)
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione,
al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di
tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di
energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed
impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono
assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera a). L'installazione di impianti solari e di
pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi
privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già
in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al
contenimento del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione
delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
ivi compresi quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le
relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono
essere progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in
relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma
1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con
riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e dell'esercizio,
le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad
essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto
degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato,
l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e
1136 del codice civile.
6.
Gli impianti di
riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di
costruire, sia rilasciata dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e
realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione
e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo
impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere
la realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
Art. 124 (L) - Limiti
ai consumi di energia
(Legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 27)
1.
I consumi di
energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo
quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge
9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d'uso
degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di
appartenenza.
Art. 125 (L - R, commi
1 e 3) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e
delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso
razionale dell’energia
(Legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 28)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve
depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio
dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle
opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o
dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente
Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al
comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune,
fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la
sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità
stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia
della documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e
delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione,
restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve
essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo,
al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista
dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero
l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere.
Art. 126 (R) -
Certificazione di impianti
1. Il committente è esonerato dall’obbligo di
presentazione del progetto di cui all’articolo 125 se, prima dell’inizio dei
lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui all’articolo 111,
comma 2.
Art. 127 (R) -
Certificazione delle opere e collaudo
(Legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 29)
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste
dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo
quinto della parte seconda.
Art. 128 (L) -
Certificazione energetica degli edifici
(Legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 30)
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
attività produttive, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la
certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i
soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di
collaudo e la certificazione energetica devono essere portati a conoscenza
dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità
immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al
comune ove è ubicato l'edificio la certificazione energetica dell'intero
immobile o della singola unità immobiliare. Le spese relative di certificazione
sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una
validità temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
Art. 129 (L) -
Esercizio e manutenzione degli impianti
(Legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 31)
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per
esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure
necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento
previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le
operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni
della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province
per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e
verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al
rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi
specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla
conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in
contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si
applica l'articolo 1339 del codice civile.
Art. 130 (L) -
Certificazioni e informazioni ai consumatori
(Legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 32)
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le
prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono
essere certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal
Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti
di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi
dell'avvenuta certificazione.
Art. 131 (L) -
Controlli e verifiche
(Legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 33; d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme
del presente capo in relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero
entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento
anche su richiesta e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del
conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera,
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina la
sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico
del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle
caratteristiche previste dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni di cui
all'articolo 132.
Art. 132 (L) -
Sanzioni
(Legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 34)
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1
dell'articolo 125 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516
euro e non superiore a 2.582 euro.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite
opere difformi dalla documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che
non osserva le disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione
amministrativa in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per
cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la
certificazione di cui all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione
non veritiera nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1
dell'articolo 126 non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione
amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del
valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito
dall'articolo 127 è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento
della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o
l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a
quanto stabilito dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2.582 euro. Nel caso
in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4
dell’articolo 129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa
pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità
dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130
è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2.582 euro e non
superiore a 25.822 euro, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un
professionista, l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione
all'ordine professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari
conseguenti.
8. L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina,
ai sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico
responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con
la sanzione amministrativa non inferiore a 5.164 euro e non superiore a 51.645
euro.
Art. 133 (L) -
Provvedimenti di sospensione dei lavori
(Legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 35; d.lgs. n. 267 del 2000, artt. 107 e 109)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei
lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve
fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta
l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata
delle opere con spese a carico del proprietario.
Art. 134 (L) -
Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
(Legge 9 gennaio
1991, n. 10, art.136 - leggasi art. 36 - n.d.r.)
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile
riscontra difformità dalle norme del presente testo unico, anche non emerse da
eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno
dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno
da parte del committente o del proprietario.
Art. 135 (L) -
Applicazione
(Legge 9 gennaio
1991, n. 10, art. 37)
2. I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in
vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori
presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
3. Il d.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto
compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché
con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti
di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima.
PARTE III – Disposizioni finali
Capo I - Disposizioni finali
Art. 136 (L, commi 1 e
2, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l - R comma 2, lettera m) Abrogazioni
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono
abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente
all’articolo 31;
b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all’articolo 3;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e
5; 9, lettera c) ;
d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all’art. 48;
e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8,
convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lett. g), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito
dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all’articolo 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo
sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come
modificato dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n.
50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresì
abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli
articoli 220 e 221, comma 2;
b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27; 33;
41-ter; 41-quater; 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 16 ;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all’art. 1, commi 4 e 5, come
sostituiti dall'art. 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
e) decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all’articolo 7;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45,
46, 47, 48, 52, comma 1;
g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all’articolo 23, comma 6;
h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669;
decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135;
i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all’articolo 2, commi 50 e
56;
l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell’articolo 61;
m) d.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.
Art. 137 (L) Norme che
rimangono in vigore
1. Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni
ad eccezione degli articoli di cui all’articolo 136, comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui
all’articolo 136, comma 2, lettera f);
d) legge 24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge
12 luglio 1991, n. 203;
f) articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione
originariamente previsti dai relativi testi normativi e non applicabili alla
parte I di questo testo unico, le seguenti leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c) legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3. All’articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. L’esecuzione delle opere e degli interventi previsti dal comma 1
è soggetta a denuncia di inizio attività."
Art. 138 (L) - Entrata
in vigore del testo unico
1. Le disposizione del presente testo unico entrano in vigore
a decorrere dal 30 giugno 2003.
(Termine differito dall'art. 2 del decreto-legge n.
122 del 2002, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 185 del
2002)
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1. Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare
gli impedimenti comunemente definiti “barriere architettoniche”.
2. Per barriere architettoniche si intendono:
a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la
mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per
qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma
permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la
comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono
l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per
chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
3. Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi di
nuova costruzione, ancorch‚ di carattere temporaneo, o a quelli esistenti
qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresì agli edifici e
spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio
suscettibile di limitare l’accessibilità e la visibilità , almeno per la
parte oggetto dell’intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e
spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se
finalizzata all’uso pubblico, nonché ai servizi speciali di pubblica utilità
di cui al successivo titolo VI.
4. Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non
soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti
quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilità sulla base delle
norme contenute nel presente regolamento.
5. In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve
essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, a cura dell’Amministrazione pubblica che utilizza
l’edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza
tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
6. Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli
edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14-6-1989, n. 236.
7. Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da
parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o
servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.
Art.
47. NORMA TRANSITORIA IN MATERIA
DI ONERI DI URBANIZZAZIONE
1.
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, stabiliti ai sensi e con le
modalità previste dalla legge 28-1-1977, n. 10, sono rateizzati in non più di
quattro rate semestrali.
2.
I concessionari sono tenuti a prestare ai comuni opportune garanzie secondo le
modalità previste dall'art. 13 della legge 3-1-1978, n. 1.
1. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di
programma di fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale è soggetta
alle seguenti limitazioni:
a)
il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare
la misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile,
se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono
definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
con deliberazione del consiglio comunale sentiti il provveditorato alle opere
pubbliche e la soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni
metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre
parti del territorio;
b)
gli edifici non possono comprendere più di tre piani;
c)
l’altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza
degli spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici
vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio
da costruire.
2. Per le
costruzioni di cui alla legge 30-12-1960, n.1676 il Ministro per i lavori
pubblici può disporre con proprio decreto, sentito il comitato di attuazione
del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti,
limitazioni diverse da quelle previste dal precedente comma.
3. Le superfici
coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono superare un terzo
dell’area di proprietà .
4. Le
limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei comuni che hanno
adottato il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione fino ad un
anno dalla data di presentazione al Ministero per i lavori pubblici. Qualora il
piano regolatore generale o il programma di fabbricazione sia restituito al
comune, le limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla data di nuova
trasmissione al Ministro per i lavori pubblici.
5. Qualora
l’agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare
pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o
restauro, senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino
all’approvazione del piano regolatore generale.
6. Nei comuni
dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone
in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a 3 metri cubi per
metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a
m 2,5, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a
detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o
lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione
planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.
7. Le
disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto hanno
applicazione dopo un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Le
licenze edilizie rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili e le
costruzioni devono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei
lavori.
8. In tutti i
comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonchè i rapporti
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
9. I limiti e i
rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone territoriali
omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello
per l’interno, sentito il consiglio superiore per i lavori pubblici. In sede
di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato entro sei
mesi dall’entrata in vigore della medesima.
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell’energia, di
ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità
ambientale dell’utilizzo dell’energia a parità di servizio reso e di qualità
della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo
con la politica energetica della Comunità economica europea, l’uso razionale
dell’energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e
nell’utilizzo di manufatti, l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di
energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi,
una più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più
elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di
ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell’energia e di uso razionale delle
materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette
alla promozione del risparmio energetico, all’uso appropriato delle fonti di
energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che
utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di
energia o assimilate: il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse
geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici
ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia
assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come
produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore
recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e
da processi industriali, nonchè le altre forme di energia recuperabile in
processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia
conseguibili nella climatizzazione e nell’illuminazione degli edifici con
interventi sull’involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed
inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10-9-1982, n. 915, e successive
modificazioni ed integrazioni, al decreto legge 31-8-1987, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9-11-1988, n. 475.
4. L’utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è
considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative
sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini
dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
L. 10 9/1/91 Art. 4.
FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme che, anche
nel quadro delle indicazioni e delle priorità della legge 5-8-1978, n. 457, e
successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali
tecnico-costruttivi e le tipologie per l’edilizia sovvenzionata e
convenzionata nonchè per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla
ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli
obiettivi di cui all’art. 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate,
secondo la medesima procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui
all’art. 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto è
condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l’erogazione
di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme per
definire i criteri generali per la costruzione o la ristrutturazione degli
impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il
raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme per il
contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, e i seguenti
aspetti:
determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione
nonchè periodi di accensione degli impianti termici; temperatura massima
dell’aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento degli impianti
termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto,
di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne
l’utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità
di cui all’art. 1.
5. Per le finalità di cui all’art. 1, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, sono emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in
materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonchè ai mezzi di
trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, può
emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad
assicurare il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento
dell’obiettivo dell’uso razionale dell’energia e dell’utilizzo di fonti
rinnovabili di energia nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto
economicamente rilevanti per la fornitura di beni o servizi per conto della
pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle relative aziende,
degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa è inserita di
diritto nella normativa che disciplina le gare d’appalto e nei capitolati
relativi.
1. Il
sindaco, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può
dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e
ordinarne lo sgombero.
L. n 104 del 5/2/92
L. n 109 del
11/2/94 art. 2
L. n 443 del 21/11/2001
L. n 167 del 18/4/62
L. n 426 del
10/12/98 art. 2
L. n 241 del
7/8/90 art. 14-14bis-14ter-14 quat-4-5-7
D.L. n 490 del
29/10/99 art. 21-23-24-25-34-36-38-46
D.L. n 112 del
31/3/98 art. 24-25
D.L. n 267
del18/8/2000 art. 3-34
D.M. n 1444
del 2/4/68 art. 7-8-9
D.M. del
2/4/68 art. 2
D.P.R. n 445
del 28/12/2000 art. 47
D.P.R. n 554
del 21/12/99 art. 47
D.P.R. del
25/1/2000 art. 34
Art.
873-907-1120-1121-2135 del C.C.
Art.
359-481 C.P.C.