All'articolo 18 della legge regionale 16 Dicembre 2008, n. 22 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 le parole "per estratto" sono soppresse; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2 bis. In merito alla pubblicazione degli atti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art.8 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni". |
In ottemperanza alla Legge sopra citata si rendono noti, per estratto, tutti gli atti deliberativi adottati dalla Giunta e dal Consiglio, le Determinazioni e le Ordinanze Sindacali, le Determinazioni e le Ordinanze Dirigenziali ai fini della pubblicità notizia, nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy. |