Notizie Commerciali
Obbligo della Comunicazione Annuale dei Prezzi per le Attività Ricettive scadenza 1 marzo 2019
Documenti Allegati: strutture ricettive comunicazione prezzi
Risoluzione n. 77186 del 27 febbraio 2018 - Quesito in materia di consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli
La risoluzione risponde al quesito se un’azienda agricola può effettuare, in locali aperti al pubblico diversi e ubicati lontano dai fondi, l’esercizio della vendita diretta ed il relativo consumo sul posto di vino, con l’utilizzo di bicchieri di vetro.
Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede di conoscere se un’azienda agricola può effettuare, in locali aperti al pubblico diversi e ubicati lontano dai fondi rustici strettamente destinati alla produzione di base, l’esercizio della vendita diretta ed il relativo consumo sul posto di vino, in quanto prodotto agricolo di produzione propria, con l’utilizzo di bicchieri di vetro.
Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.
La vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli è disciplinata dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Il comma 8-bis consente agli imprenditori agricoli la possibilità di effettuare “…..il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienicosanitario”.
Infine il comma 8-ter dispone che “L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati”.
Al riguardo, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la nota n. 60721 del 10-8-2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle suddette disposizioni, ossia alla modalità e agli ambiti spaziali nei quali l’attività di consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli possa essere svolta.
Nello specifico, ha evidenziato che dalle citate norme deriva che “ .. la vendita diretta ed il conseguente consumo sul posto immediato possono avvenire all’interno di locali nella disponibilità dell’imprenditore agricolo e possono esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica e sana cambio della destinazione d’uso degli stessi”.
Con riferimento alla possibilità di utilizzare bicchieri di vetro, la Scrivente, con la nota n. 372321 del 28-11-2016, ha già avuto modo, tra l’altro, di precisare che non può escludersi l’utilizzo di posate in metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa quanto questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano un’attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di “apparecchiare” la tavola con le modalità proprie della ristorazione, ma solo di mettere bicchieri, piatti, posate e tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto.
Con riferimento alla possibilità, da parte di un imprenditore agricolo, di consentire il consumo sul posto di un prodotto a base alcolica, il competente Ministero dell’interno, con l’allegata nota n. 4130 del 15-3-2017, in risposta alla nota inviata dalla scrivente Direzione generale n. 10711 del 13-1-2017, concernente la possibilità, da parte degli imprenditori agricoli, di posizionare sul banco di arredo di un locale sito all’interno dell’azienda agricola, un thermos per la vendita e consumo sul posto di vino, ottenuto da attività di trasformazione dei prodotti agricoli, senza servizio assistito e senza l’intervento di alcun operatore di settore, ha evidenziato quanto segue.
“…l’attività di vendita di vendita al minuto e di somministrazione di bevande, alcoliche e non, in esercizi pubblici o aperti al pubblico è soggetta alla legislazione di pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 86 del TULPS e delle disposizioni connesse (vedi in particolare l’articolo 8ù176 Reg. TULPS per la nozione di vendita al minuto di bevande ai fini di tale legislazione), oltreché per il divieto di vendita in forma ambulante, ai sensi dell’articolo 87 TULPS.
Tali disposizioni non sono state incise dalla citata riforma che, anzi, le ha espressamente richiamate anche con riguardo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Come noto, l’articolo 86 TULPS sottopone l’attività in discorso ad una licenza di polizia quale che sia la modalità di conduzione esercitata, purché sia destinata ad un pubblico indistinto (in realtà, la licenza di polizia non è oggetto di materiale rilascio, essendo questo assolto ex articolo 152 Reg. TULPS, dalla SCIA ovvero dall’autorizzazione commerciale prevista).
La soggezione all’articolo 86 TULPS comporta il riconoscimento della perdurante sussistenza dei profili di p.s., per l’esercizio dell’attività (possesso dei requisiti richiesti dal TULPS ai fini del conseguimento delle licenze di polizia; poteri di accesso e controllo degli operatori di polizia ex articoli 16 TULPS, 20 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 e 9 della legge 25-8-1991, n. 287; poteri inibitori previsti dall’articolo 100 del TULPS) in quanto aperta la pubblico.
Si ricordano, altresì, tra le disposizioni che disciplinano la vendita di alcolici, quelle contenute nell’articolo 7 del D.L. n. 158 del 2012, nonché la previsione dell’articolo 689 cod. pen., entrambe intese alla tutela della salute dei minori.
Quest’Ufficio ha già avuto modo di sostenere, con il conforto di un parere reso dall’Avvocatura Distrettuale dello stato di Firenze, che il citato articolo 689 cod. pen. deve ritenersi riferito a qualsiasi ipotesi di vendita di alcolici, indifferentemente se per il consumo sul posto o per asporto, eseguita nei confronti di minori di anni 16, mentre la stessa vendita o somministrazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 30-3-2001, n. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa trai 16 e i 18 anni.
L’ordinamento, dunque, oltre ad imporre i divieti sopra cennati, fa obbligo all’esercente di accertare la maggiore età del consumatore, salvo che non sia manifesta, mediante l’esibizione di un documento di identità, quale che sia la modalità con cui la vendita di alcolici viene eseguita.
Tale principio, pertanto, non può non ritenersi valido anche nel caso di vendita e somministrazione di vino all’interno di una azienda agricola, pur se priva del servizio assistito.
Circolare, direttive semplificazione SCIA per l'attribuzione delle Stelle alle Strutture Ricettive.
Documenti Allegati: Vedi allegato
Moduli della PA: adozione di standard unificati e semplificati
Documenti Allegati: Vedi allegato
DOMANDA DI AFFIDAMENTO INFRASTRUTTURE AL SERVIZIO DEI PESCATORI LOCALI PER N. 5 BOX SINGOLI E MANUFATTO PER SALA D'ASTA IN VIA DEL MARINAIO
Documenti Allegati: fac simile domanda di partecipazione
PAGAMENTO TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA REGIONALE L.R. 24 agosto 1993 n. 24 e s.m.i. SCADENZA 31.01.2018
Documenti Allegati: SCADENZA PAGAMENTO TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVA REGIONALE
TERRE E ROCCE DA SCAVO
il provvedimento in materia di terre e rocce da scavo (competenza SUAP nella ricezione delle comunicazioni).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120
Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
(GU n.183 del 7-8-2017)
Vigente al: 22-8-2017
TAXI e NCC - ulteriore proroga al 31 dicembre 2018
Comma 671
(Proroghe termini in materia di trasporti)
Il comma è stato sostituito dalla Camera dei deputati, provvedendo ad aggiungere alla proroga di termini già prevista dalla disposizione (concernente il differimento del termine per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in tema di titoli abilitanti al salvamento acquatico, riprodotta alla lettera a) della nuova formulazione del comma) una ulteriore proroga di termini (inserita alla lettera b). Si tratta della proroga del termine per l’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti volto a rideterminare i principi fondamentali della disciplina relativa agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC). Il provvedimento citato, previsto dal decreto-legge n. 40 del 2010, è stato oggetto di 11 proroghe (da ultimo a seguito dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 2016). La norma in esame prevede che il termine per l’emanazione del decreto sia spostato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018. Viene altresì riprodotta, come nell’ultima norma di proroga termini sopra ricordata, la disposizione che conferma la sospensione dell'operatività della disciplina più restrittiva per l’attività di noleggio con conducente che era stata introdotta dall’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008 e poi sospesa dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009 in considerazione dei timori per la limitazione della libertà di concorrenza nel settore che la sua applicazione avrebbe comportato.
********************
Nelle materie di interesse del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sono
disposte le seguenti proroghe di termini:
....
b) all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge
25 marzo 2010, n. 40, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre
2017» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2018». Conseguentemente,
la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo
7-bis, comma 1, del decretolegge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, si intende prorogata fino al
31 dicembre 2018.
ENOTURISMO :Attività sogetta a SCIA da presentare al SUAP
ENOTURISMO: attività soggetta a SCIA da presentare al SUAP
Ecco il contenuto della Manovra 2018 che ha perfezionato la disciplina sull'ENOTURISMO
(Disciplina dell'attività di enoturismo)
I commi 293 e 294, vertenti in materia di enoturismo, sono stati oggetto da parte della Camera dei deputati di limitate modificazioni aventi carattere esclusivamente ordinamentale e di una puntualizzazione volta a chiarire che le disposizioni fiscali di cui alla legge n. 413 del 1991 destinate ad essere applicate al settore enoturistico sono costituite da quelle, relative all'agriturismo, disciplinate dall'articolo 5 della suddetta legge.
IL TESTO DELLA MANOVRA:
Con il termine «enoturismo» si intendono
tutte le attività di conoscenza del
vino espletate nel luogo di produzione, le visite
nei luoghi di coltura, di produzione o di
esposizione degli strumenti utili alla coltivazione
della vite, la degustazione e la commercializzazione
delle produzioni vinicole
aziendali, anche in abbinamento ad alimenti,
le iniziative a carattere didattico e ricreativo
nell’ambito delle cantine.
Allo svolgimento dell’attività enoturistica
si applicano le disposizioni fiscali di
cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre
1991, n. 413. Il regime forfettario dell’imposta
sul valore aggiunto di cui all’articolo 5,
comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica
solo per i produttori agricoli di cui agli
articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/
112/CE del Consiglio, del 28 novembre
2006.
Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, adottato d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti
linee guida e indirizzi in merito ai requisiti
e agli standard minimi di qualità, con
particolare riferimento alle produzioni vitivinicole
del territorio, per l’esercizio dell’attività
enoturistica.
L’attività enoturistica è esercitata,
previa presentazione al comune di competenza
della segnalazione certificata di inizio
attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità
alle normative regionali, sulla base dei
requisiti e degli standard disciplinati dal decreto
di cui al comma 504
Obbligo della Comunicazione Annuale dei Prezzi per le Attività Ricettive scadenza 1 marzo 2018
In ottemperanza alla normativa vigente, ( L.284/91 e s ss.mm.ii. - L.R. 27/96 e ss.mm.ii.), si comunica a tutti gli operatori del settore "Attività Ricettive" che devono comunicare i Prezzi Annuale delle strutture entro e non oltre il 01/Marzo/2018.
Le comunicazioni vanno presentate sui modelli già predisposti è devono essere comunicati alla Città Metropolitana di Messina - Palazzo degli Uffici - Via XXIV Maggio - 98122.
Documenti Allegati: Modalità di comunicazione Prezzi